Art. 29.
(Utilizzo degli accantonamenti del «Fondo speciale» di parte corrente).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, eventualmente non coperti con le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 26, 27 e 28, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.